STATUTO
STATUTO FEDERODONTOTECNICA
ART. 1
DISPOSIZIONI GENERALI
E’ costituita l’Associazione Nazionale degli Imprenditori Odontotecnici denominata FEDERODONTOTECNICA, il cui acronimo è FO. A questa possono aderire gli Imprenditori Odontotecnici nelle loro varie tipologie di attività. Possono inoltre aderire gli odontotecnici già imprenditori e in quiescenza.
La FEDERODONTOTECNICA, non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale e rappresenta e tutela gli interessi e le esigenze della categoria. E’ inoltre nei suoi scopi, la tutela degli interessi sindacali, economici e sociali nonché la rappresentanza dei propri associati e della categoria.
ART. 2
SEDE E DURATA
La FEDERODONTOTECNICA ha sede in Guglionesi ( CB ) – 86034- in Via Napoleone III n° 3. I suoi uffici di rappresentanza, ove necessario, possono essere dislocati anche in altre località sul territorio nazionale.
La FEDERODONTOTECNICA ha durata illimitata.
ART. 3
SCOPI
LaFEDERODONTOTECNICAhaperscopolatutelasindacaleeprofessionaledegli Imprenditori Odontotecnici;
Lo studio e l’azione atti alla soluzione di tutti i problemi specifici della categoria rappresentata a tutti i livelli, nei rapporti con le autorità siano esse Nazionali, Europee ed Internazionali con Paesi extra UE;
La rappresentanza e la tutela della categoria come dei propri associati con tutti gli strumenti derivanti dalle disposizioni di legge;
La stipula, per conto degli associati, di convenzioni con enti, persone giuridiche, persone fisiche, dando l’assenso ad eventuali convenzioni di esclusivo interesse locale;
La negoziazione di accordi per la definizione dei rapporti contrattuali con le rappresentanze interessanti la categoria;
La nomina dei propri rappresentanti in Enti, Commissioni anche a livello internazionale, utili alle politiche professionali dei propri associati e della categoria;
L’attività di formazione e cultura tecnico-scientifica per i propri associati e per tutta la categoria mediante: scuole, corsi di aggiornamento professionale direttamente gestiti o patrocinati, avvalendosi anche dei contributi previsti dallo Stato, dall’Unione Europea o di altri Enti competenti; collaborazione con Istituti di formazione professionale, Università, Accademie, Società Scientifiche.
FEDERODONTOTECNICA, può aderire a Enti o Organizzazioni di carattere Nazionale o internazionale per il rafforzamento delle proprie iniziative e per il raggiungimento degli scopi prefissati.
FEDERODONTOTECNICA, sensibile alle iniziative di solidarietà, potrà impegnare le risorse che riterrà più opportune a favore di progetti mirati.
ART. 4
ASSOCIATI CHE POSSONO ADERIRE A FEDERODONTOTECNICA
Tutti gli odontotecnici aventi i requisiti e i vari titoli di cui all’ART. 1. – DISPOSIZIONI GENERALI;
I Soci sostenitori e Soci culturali;
Altre organizzazioni già costituite che condividano gli scopi fondanti della FEDERODONTOTECNICA.
L’associato è tenuto all’osservanza del presente Statuto ed ai regolamenti interni della Federazione. In caso di violazione lo stesso è sottoposto al giudizio dei Probiviri.
Per formalizzare l’iscrizione all’Associazione, gli odontotecnici di cui all’ART 1 devono accettare lo Statuto e il Regolamento adottando le modalità previste riportate da quest’ultimo.
ART. 5
MODALITÀ DI ADESIONE ASSOCIATI
Per aderire alla Federodontotecnica occorre compilare il modulo di adesione, in maniera cartacea o on line, al quale allegare copia dell’avvenuto pagamento del contributo associativo. Il modulo contiene inoltre, la prestazione del consenso al trattamento, per finalità associative, dei dati personali ai sensi della normativa sulla privacy.
L’adesione ha durata per l’anno in corso. La G iunta Esecutiva delibera la sospensione o l’esclusione dell’associato per gravi e giustificati motivi. Costituiscono, in ogni caso, gravi motivi:
I gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dagli Organi Statutari;
Le comprovate inosservanze dello Statuto e del Regolamento.
ART. 6
DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
L’associato ha diritto di voto attivo immediatamente all’atto dell’iscrizione ma potrà essere nominato o eletto ( voto passivo ) a cariche di coordinamento associativo, soltanto dopo un anno di partecipazione , salvo speciali deroghe.
La Federodontotecnica assicura agli associati, collettivamente ed individualmente, anche avvalendosi di consulenti esterni, assistenza e consulenza in materia fiscale, assicurativa, di lavoro e tecnico- sanitario, nonché servizi di informazione e formazione su tutte le materie di interesse specifico per gli associati.
ART. 7
ORGANI DI FEDERODONTOTECNICA
Sono organi della FEDERODONTOTECNICA:
L’ASSEMBLEA DEI SOCI;
IL CONSIGLIO NAZIONALE;
LA GIUNTA ESECUTIVA;
IL PRESIDENTE;
IL VICE PRESIDENTE;
IL SEGRETARIO;
IL COORDINATORE DELLA FORMAZIONE;
IL TESORIERE;
L’ORGANO DI CONTROLLO – NEL CASO DI SUPERAMENTO DEI LIMITI DI LEGGE; IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI;
I COORDINATORI TERRITORIALI.
ART. 8
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
E’ l’insieme di tutti gli associati regolarmente iscritti, i quali possono esprimere il loro voto come stabilito dal regolamento; l’Assemblea dei Soci, è convocata presso i locali della sede oppure in altro luogo prestabilito o anche sul web tramite piattaforma apposita.
Il voto può essere espresso direttamente o per delega oppure solo direttamente se on line.
ART. 9
FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L’avviso di convocazione dell’assemblea dei soci deve contenere: l’indicazione del giorno, l’indicazione del luogo e l’ora della riunione, l’ordine del giorno; l’avviso deve essere inviato a mezzo raccomandata senza busta, per posta elettronica PEC, per e-mail o comunque con strumenti multimediali informativi almeno dieci giorni prima della data fissata, fatto salvo casi eccezionali.
Il Presidente, una volta acquisiti i dati sulla regolare validità dell’assemblea, nomina il segretario verbalizzante e dichiara l’apertura dei lavori assembleari.
L’Assemblea Ordinaria è indetta entro il trenta giugno di ogni anno dal Presidente su delibera della Giunta Esecutiva.
L’Assemblea Straordinaria, è convocata su delibera della Giunta Esecutiva, o su richiesta di almeno il 30% dei soci; in questo caso i richiedenti devono presentare un ordine del giorno. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta anche con preavviso di soli cinque giorni. Nei casi in cui l’Assemblea è richiesta dai soci, il Presidente è tenuto alla convocazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e a riunirla entro sessanta giorni dalla stessa.
L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione allorché sia presente o rappresentatalametàpiùunodeisociaventidirittodivoto;inseconda convocazione,qualunquesia il numero dei soci o delegati presenti aventi diritto di voto. L’Assemblea in seconda convocazione può essere tenuta anche lo stesso giorno della convocazione in prima istanza. Le deliberazioni sono prese a maggioranza qualunque sia il numero dei votanti.
ART. 10
L’ ASSEMBLEA ORDINARIA
Può essere convocata e gestita, anche on-line con apposita adeguata piattaforma. La convocazione può essere inviata, anche tramite posta elettronica all’indirizzo preventivamente comunicato
dall’associato, mediante comunicazione scritta da recapitare almeno dieci giorni prima della data fissata per l’adunanza.
Elegge i componenti la Giunta Esecutiva anche se gestito on-line;
Approva il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio precedente e quello preventivo dell’anno successivo. Gli associati possono prenderne visione facendone richiesta presso la Segreteria Nazionale e/o ai coordinatori territoriali;
Elegge l’Organo di Controllo, nel caso di superamento dei limiti di legge;
Elegge il Collegio dei Probiviri.
La convocazione dell’Assemblea Ordinaria con procedimento di urgenza non è ammessa per argomenti inerenti: modificazione dello Statuto, o per lo scioglimento della FEDERODONTOTECNICA
ART. 11
L’ ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente, ed è indetta per argomenti inerenti: delibera
sulle modifiche al presente Statuto;
delibera sullo scioglimento della FEDERODONTOTECNICA;
delibera su ogni altro argomento di particolare importanza che si riterrà di sottoporre ad essa.
L’Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della metà degli Associati più uno, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
ART. 12
IL CONSIGLIO NAZIONALE, COMPOSIZIONE E COMPETENZE
Il Consiglio Nazionale è composto dai componenti della Giunta Esecutiva, dai Consiglieri eletti, inoltre quando necessario su invito del Presidente ne fanno parte i Coordinatori Territoriali che partecipano senza diritto di voto e eventuali professionisti esterni incaricati per consulenze varie.
Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente almeno una volta l’anno o quante volte lo ritenga necessario, o anche su richiesta di almeno il 30% dei Consiglieri Nazionali con invio di convocazione a mezzo raccomandata senza busta, per posta elettronica PEC, per e-mail, o comunque con strumenti multimediali informativi ad ogni associato almeno dieci giorni prima della data di riunione, fatti salvi i casi eccezionali. Anche le riunioni del Consiglio Nazionale possono essere gestite sul web mediante apposita piattaforma;
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Nazionale è richiesta la maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
I consiglieri nazionali non possono delegare alcuna persona a sostituirli.
Il Consiglio Nazionale:
Attua le deliberazioni dell’Assemblea sulle questioni che la stessa ha deliberato;
Ratifica le delibere prese con urgenza dalla Giunta Esecutiva;
Ratifica le convenzioni gli accordi e i contratti stipulati dalla Giunta Esecutiva;
Predispone e approva tutti i regolamenti interni;
Ratifica l’importo della quota associativa annuale, determinata dalla Giunta Esecutiva; Propone
e delibera eventuali proposte o attività sottoposti dai Consiglieri.
ART. 13
LA GIUNTA ESECUTIVA
E’ l’organo esecutivo di tutte le iniziative: Sindacali, Politiche e Professionali della FEDERODONTOTECNICA.
La Giunta Esecutiva, è composta dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Coordinatore delle Formazione e dal Segretario e dal Tesoriere eletti dalla Assemblea.
Inoltre quando necessario su invito del Presidente ne fanno parte anche i Coordinatori Territoriali nonché, eventualmente, i professionisti esterni incaricati per le consulenze varie.
La Giunta Esecutiva si riunisce su richiesta del Presidente, con convocazione a mezzo raccomandata senza busta, per posta elettronica PEC, per e-mail, o comunque con strumenti multimediali informativi, ad ogni componente la Giunta Esecutiva, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, fatti salvi i casi eccezionali.
Le riunioni della Giunta Esecutiva, possono essere gestite anche sul web con apposita piattaforma. Delibera l’importo della quota associativa annuale;
Vigila sull’attuazione delle delibere secondo le norme dello Statuto;
Propone o ratifica Convenzioni contratti e ogni tipo di accordi con Organizzazioni, Enti o Privati; Svolge e attua tutte le funzioni e i compiti che non siano stati assegnati ad altri organi;
Le riunioni, della Giunta Esecutiva sono valide purché siano presenti almeno tre consiglieri. Le delibere avvengono per maggioranza semplice, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
ART. 14
IL PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dal Consiglio Nazionale ed ha la rappresentanza della FEDERODONTOTECNICA di fronte a terzi e in giudizio;
Presiede l’Assemblea Nazionale, il Consiglio Nazionale, la Giunta Esecutiva adempie a tutte le funzioni affidategli dallo Statuto;
Nei casi di urgenza, svolge e attua funzioni e compiti, della Giunta Esecutiva sottoponendo il suo operato alla ratifica del medesimo nella prima riunione utile;
Nei casi di assenza o impedimento è sostituito da Vice-Presidente Vicario;
Può per compiti specifici, delegare il Segretario Nazionale o altro componente la Giunta Esecutiva.
Il Presidente rimane in carica tre anni ed è rieleggibile soltanto per un secondo mandato consecutivo.
Può aprire e chiudere, unitamente al Tesoriere conti correnti bancari e postali procedere a tutte le operazioni bancarie o postali disgiuntamente dal Tesoriere.
ART. 15
IL VICE PRESIDENTE
E’ eletto dal Consiglio Nazionale, ha diritto di voto e in caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente Vicario ne assume le funzioni. Nel caso di carica vacante subentra al Presidente fino alla nuova elezione che dovrà avvenire entro novanta giorni.
ART. 16
IL SEGRETARIO
Il Segretario, è eletto dal Consiglio Nazionale, ha diritto di voto, dirige e coordina l’operatività della segreteria nazionale; provvede al coordinamento per lo svolgimento e l’attuazione delle delibere e indicazioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva, assume, licenzia il personale e i consulenti, su delibera della Giunta Esecutiva.
Può avvalersi di collaboratori se necessari alle attività di segreteria, sindacali o commerciali per un numero non superiore a quattro unità in totale.
Il Segretario può rappresentare la Federazione per compiti specifici su delega del Presidente. Mantiene e gestisce i rapporti con i Coordinatori Territoriali.
ART. 17
IL COORDINATORE ALLA FORMAZIONE
Viene eletto dal Consiglio Nazionale ed ha diritto di voto.
Attua le linee direttive sulla formazione emanate dagli organi associativi. Può essere coadiuvato dagli eventuali Coordinatori Territoriali.
Pone una particolare attenzione allo sviluppo professionale e culturale dei propri associati servendosi del comparto formativo o dell’Accademia che FO. Vorrà istituire.
ART. 18
IL TESORIERE
E’ eletto dal Consiglio Nazionale, redige i bilanci consuntivi e preventivi di concerto con il Segretario, è promotore di iniziative atte a raccogliere provviste economiche.
Apre e chiude conti correnti bancari e postali congiuntamente al Presidente. Gestisce tutta l’attività economica di incassi e pagamenti; per la procedura dei pagamenti di ogni genere, può operare con firma disgiunta dal Presidente, comunque previa autorizzazione dello stesso.
Ha diritto di voto nelle varie assemblee come da Statuto.
ART. 19
L’ ORGANO DI CONTROLLO
Nel caso di superamento dei limiti di legge, viene incaricato un Revisore dei Conti scelto tra i professionisti abilitati.
ART. 20
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è l’organo arbitrale dell’Associazione. La decisione del collegio dei Probiviri è definitiva e inappellabile.
Il Collegio dei Probiviri è eletto dall’Assemblea Nazionale dei Soci tra i propri iscritti in rgola con il pagamento del tesseramento, dura in carica tre anni ed è formato da tre membri effettivi, che nel corso della prima riunione eleggono al proprio interno il Presidente, e da due membri supplenti. Questi ultimi subentrano in ordine di lista. I membri sono rieleggibili senza limiti di mandato.
I suoi compiti sono:
dirimere le controversie sull’interpretazione dello Statuto e delle delibere degli organi associativi nonché sulle loro connessioni con gli ordinamenti degli Organismi Aderenti;
dirimere ogni controversia su qualsiasi materia che possa insorgere nell’ambito dell’Associazione;
decidere, quale organo di appello, sulle opposizioni alle delibere di iscrizione o di cancellazione adottate dalla Giunta Esecutiva;
redigere autonomo rapporto annuale sulla sua attività da sottoporre all’Assemblea degli Organismi Aderenti entro i termini dell’approvazione del bilancio consuntivo. Il Collegio dei Probiviri decide secondo equità e giustizia, in via insindacabile e inoppugnabile, senza obbligo di formalità o di procedura – salvo il rispetto dei diritti inalienabili della persona. Esso ha l’obbligo di notificare alle parti, a mezzo di lettera raccomandata, Pec o mail precedentemente comunicate, le proprie decisioni che devono risultare da apposito verbale.
Il Collegio dei Probiviri si riunisce, in via ordinaria, ogni volta che viene chiamato in causa e, in via straordinaria, su richiesta del Presidente o di uno dei suoi membri.
ART.21
ADESIONI
La FEDERODONTOTECNICA ove lo ritenesse opportuno e necessario, può aderire a Confederazioni nazionali e/o estere al fine di sviluppare la propria attività rappresentativa e di salvaguardia associativa. Questa/e adesioni devono mantenere l’autonomia associative gestionale e di scelta.
ART.22
I COORDINATORI TERRITORIALI
Ove sussistano le esigenze e le necessità il Presidente Nazionale, sentito il parere della Giunta Esecutiva, nomina o revoca i Coordinatori Territoriali.
ART.23
ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. La Giunta Esecutiva deve depositare presso la sede associativa il rendiconto economico e finanziario almeno dieci giorni prima di quello fissato per ciascuna Assemblea convocata rispettivamente per l’approvazione del rendiconto consuntivo entro il 30 giugno dell’anno successivo e per l’approvazione del preventivo entro il 31 dicembre dell’anno in corso. Entrambi i rendiconti economici e finanziari devono essere approvati dall’ Assemblea degli associati. E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire,
anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ART. 24
PATRIMONIO E PROVENTI
Il patrimonio è costituito da un fondo di dotazione all’uopo vincolato presso un deposito bancario non inferiore a 15.000,00 Euro, tratto presso qualsiasi istituto di credito e costituito da somme a qualsiasi titolo acquisite dall’Associazione,
I proventi dell’Associazione sono rappresentati da: Contributi sindacali ordinari;
Contributi sindacali integrativi;
Contributi per la formazione;
Contributi sindacali interassociativi; Sponsorizzazioni;
Entrate varie.
ART. 25
REGOLAMENTI
Per gestire e regolamentare le proprie attività, la FEDERODONTOTECNICA provvederà alla definizione di regolamenti operativi. I regolamenti saranno determinati da apposita commissione nominata dalla Giunta Esecutiva e saranno posti alla approvazione del Consiglio Nazionale. I regolamenti una volta approvati potranno essere posti in modifica ogni qualvolta se ne ravveda la necessità.
ART.26
DISPOSIZIONI FINALI
Per ogni riunione degli organi sociali, verrà redatto un verbale di riunione da conservare su apposito registro. Le delibere approvate contenute nel verbale, verranno trasmesse ai Coordinatori Territoriali.
ART. 27
SCIOGLIMENTO DELLA FEDERODONTOTECNICA
In caso di scioglimento della FEDERODONTOTECNICA deliberato dall’assemblea straordinaria, l’assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri per quanto riguarda la destinazione degli eventuali fondi restanti
Il patrimonio associativo residuo, in caso di scioglimento, deve essere devoluto ad altra associazione in ottemperanza alle normative vigenti.
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti e al Codice Civile.
Segreteria Nazionale
GUGLIONESI (CB)
CAP: 86034
Via Napoleone III, n.3
segreterianazionale@federodontotecnica.eu info@federodontotecnica.eu
pec
Contatti Telefonici
+39 351 7613370
+39 351 4123000
Orario di apertura Segreteria:
LUN-VEN 9:00 /13:00 – 15:00 -19,00